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Ordini professionali e giornalisti: elenchi on-line con gli indirizzi di posta elettronica certificata

02/03/2009
Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185,
convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
 
1. Elenchi on-line con gli indirizzi di posta elettronica certificata dei giornalisti
Il decreto legge 185/2008, convertito con legge 2/2009, stabilisce che i professionisti iscritti in albi o elenchi sono tenuti a comunicare, entro 1 anno dall’entrata in vigore del decreto stesso, ai rispettivi Ordini professionali il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
 
Gli Ordini provvedono, conseguentemente, a costituire degli appositi elenchi con gli indirizzi di posta elettronica certificata dei giornalisti, la cui consultazione avviene liberamente e senza oneri.
L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita, invece, alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
 
 
2. Adempimenti degli Ordini
Le amministrazioni pubbliche, e quindi anche gli Ordini professionali, che non hanno già provveduto ai sensi dell'art. 47 comma 3 del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), istituiscono, per ciascun registro di protocollo, una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.