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Tar Lombardia: i ricorsi elettorali sono di esclusiva competenza dei Consigli nazionali

31/07/2007

Il Tar Lombardia, con sentenza n. 4552 del 26 luglio 2007, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto da Franco Abruzzo e Domenico Tedeschi per l’annullamento della costituzione del nuovo Consiglio regionale della Lombardia e del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Infatti il Collegio, brevemente richiamata la disciplina della legge 3 febbraio 1963, n. 69 in tema di reclami contro i risultati delle lezioni sia dei Consigli regionali sia del Consiglio nazionale; richiamata altresì la norma della stessa legge secondo la quale la prosecuzione giurisdizionale del procedimento di opposizione ai risultati elettorali si radica innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, ha affermato che tale attribuzione – ripetuta anche per altri Ordini professionali (sono stati richiamati a tal fine alcuni precedenti giurisprudenziali) – costituisce una vera e propria giurisdizione domestica, costituzionalmente legittima, posta a garanzia dell’indipendenza dell’autonomia degli stessi Ordini professionali. Pertanto il Collegio ha affermato che le controversie in materia elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini professionali esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella dei Consigli nazionali.

Nel caso di specie ha riaffermato la sussistenza della giurisdizione del CNOG e, successivamente, dell’AGO, secondo il procedimento delineato dalla legge n. 69/1963.

Di conseguenza ha affermato il difetto di giurisdizione, ritenendo che “non debba neppure essere valutata la situazione giuridica posta a base della domanda giurisdizionale”.