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FAQ - Testate e Direzioni

La direzione responsabile di un periodico può essere affidata a una persona non iscritta all'albo dei giornalisti solo in due casi: - se si tratta di una pubblicazione organo di un partito, o movimento politico, o organizzazione sindacale (art. 47 legge 69/1963); - oppure una rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico (art. 28 L.69/63). Per assumere la direzione di un periodico a carattere tecnico, professionale o scientifico (art. 28 legge 69/1963), pur non esercitando l'attività di giornalista, occorre presentare una domanda al Consiglio regionale dei giornalisti nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. 16 legge 526/1999). Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio. Per l’indirizzo dell’Ordine e per ulteriori informazioni si può consultare il nostro sito internet old.odg.it .
 
 
No, dal momento che per le pubblicazioni quotidiane o periodiche di carattere giornalistico a diffusione nazionale e per tutte le altre pubblicazioni periodiche, la direzione e la vice direzione devono essere affidate a giornalisti professionisti o pubblicisti (art. 46 legge 69/1963).
 
Per la stampa e la distribuzione della rivista, è necessario registrare la testata presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5 legge n. 47/1948). Quanto alla nomina di un direttore responsabile, se la pubblicazione è dedicata a tematica scientifica, tecnica o professionale essa rientra nella previsione dell’art. 28 legge n. 69/1963 (iscrizione nell’elenco speciale) che prevede l’affidamento della direzione a persona non iscritta all’albo dei giornalisti. Si fa presente che detta pubblicazione, inoltre, deve risultare destinata esclusivamente agli operatori della scienza, della tecnica o della professione specificamente trattata dalla stessa (v. Tribunale Milano, 5 dicembre 2002 in Foro it. 2003, I,2863; Tribunale Milano, 6 ottobre 2002 in Giust. Civ. 2003, l, 2267) La domanda di iscrizione nell'elenco speciale è diretta al Consiglio regionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. 16 legge 526/1999). Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio. Per l’indirizzo dell’Ordine e per ulteriori informazioni si può consultare il nostro sito internet old.odg.it .
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (legge 47/1948). Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione “leggi” sul sito old.odg.it e di contattare la cancelleria del tribunale competente.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.2.1948 n. 47 (legge sulla stampa)”nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. Anche le pubblicazioni gratuite rientrano nell’ambito di tale norma.
Se si tratta di una rettifica secondo le norme stabilite dalla legge sulla stampa (art. 8 L. 47/1948), il testo deve essere riportato nella sua interezza, purché contenuto nel limite di 30 righe. Se, invece, si tratta di un libero contributo da parte di persona esterna alla redazione del giornale, il testo può essere elaborato secondo le esigenze di redazione.
L’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948 stabilisce che “il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”.
 
L'editore/direttore responsabile di un periodico regolarmente registrato, anche se appartenente ad una associazione culturale non riconosciuta no profit, è soggetto alle disposizioni del Tariffario, che indica i compensi minimi per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti. Esso non è vincolante ma rappresenta un modello guida per stabilire la retribuzione minima dei giornalisti. Ad esempio nel caso di un direttore responsabile di un periodico, il Tariffario 2006 stabilisce, al Titolo VII, la cifra di € 692,00 per il direttore responsabile di un periodico con tiratura da 10.000 a 400.000 copie a numero, Questa somma si riferisce alle singole uscite del periodico. Si fa presente, tuttavia, che a partire dal 2007, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne ha chiesto la rimozione.
 
Anche le testate on line sono soggette agli obblighi di registrazione.
Peraltro in base all'art. 3-bis del Decreto Legge 103/2012, “le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.” Resta ferma la necessità dell’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo.